INPS
Direzione Centrale
delle Entrate Contributive
Direzione Centrale
Finanza, Contabilità
e Bilancio
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Dirigenti centrali e
periferici |
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Ai |
Direttori delle
Agenzie |
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Coordinatori
generali, centrali e |
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Roma, 30 Gennaio 2004 |
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periferici dei Rami professionali |
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Al |
Coordinatore
generale Medico legale e |
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Dirigenti Medici |
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Circolare n. 18 |
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e, per conoscenza, |
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Al |
Presidente |
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Al |
Vice Commissario
Straordinario |
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Al |
Presidente e ai
Membri del Consiglio |
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di Indirizzo e Vigilanza |
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Al |
Presidente e ai
Membri del Collegio dei Sindaci |
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Al |
Magistrato della
Corte dei Conti delegato |
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all’esercizio del controllo |
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Ai |
Presidenti dei
Comitati amministratori |
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di fondi, gestioni e casse |
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Al |
Presidente della
Commissione centrale |
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per l’accertamento e la riscossione |
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dei contributi agricoli unificati |
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Ai |
Presidenti dei Comitati regionali |
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Allegati 1 |
Ai |
Presidenti dei Comitati provinciali |
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OGGETTO: |
Proroga dello sgravio contributivo a favore delle
imprese che esercitano la pesca costiera e la pesca nelle acque interne e
lagunari (art. 2, c. 5, della legge finanziaria 2004). Istruzioni contabili -
Variazioni al piano dei conti. |
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SOMMARIO: |
Modalità operative per la fruizione dello sgravio
contributivo a favore delle imprese che esercitano la pesca costiera e nelle
acque interne e lagunari. |
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Come già reso noto (1), l’art. 2, c. 5, della
finanziaria 2004 (2) ha previsto la proroga per l’anno in corso delle
agevolazioni fiscali e contributive disposte dall’art. 11 della legge 23
dicembre 2000, n. 388 in favore delle imprese della pesca costiera e della
pesca nelle acque interne e lagunari. Nel far presente che lo sgravio
resta fissato nella misura del 70% della contribuzione complessivamente
dovuta (sia la quota a carico del datore di lavoro, sia quella a carico del
lavoratore), si rinvia alla circolare n. 120 del 26 giugno 2002 per quanto
riguarda ogni altro aspetto di carattere normativo (imprese destinatarie,
lavoratori interessati, ecc.). Con decorrenza dal periodo di paga “gennaio
2004”, ai fini delle operazioni di conguaglio delle somme loro
spettanti, i datori di lavoro opereranno come segue:
esporranno il personale avente titolo allo sgravio nei quadri “B-C” del
modello DM10/2, secondo le modalità comuni (3);
calcoleranno l’importo complessivo del beneficio contributivo spettante, pari
al 70% della contribuzione dovuta, e lo esporranno in uno dei righi in bianco
del quadro “D” del mod. DM10/2, facendolo precedere dalla dicitura “sgravio
ex art. 2 c.5 L. 350/2003” e dal codice di nuova istituzione “R830”. La previsione di un codice nuovo deriva dalla necessità
che gli oneri in questione siano rendicontati allo
Stato distintamente da quelli derivanti dall’applicazione dell’art. 11 della
legge n. 388/2000, di cui alla già citata circolare n. 120/2002. Di conseguenza, si sottolinea
che a decorrere dal periodo di paga sopra indicato non dovrà più essere
utilizzato il già previsto codice “R810”. Istruzioni
contabili. Ai fini della rilevazione contabile degli oneri
derivanti dalla proroga degli sgravi contributivi in argomento, evidenziati
nelle denunce di modello DM 10/2 con il codice “R830”, sono stati istituiti i
conti GAW 37/171 e GAW 37/101, a seconda che gli sgravi di che trattasi
siano, rispettivamente, di competenza dell’anno in corso oppure di competenza
degli anni precedenti. Naturalmente il conto GAW 37/101 verrà
movimentato a partire dall’esercizio 2005. Per la movimentabilità di
detti conti, nei casi di acquisizione manuale delle
registrazioni contabili, deve essere utilizzato, sotto la diretta
responsabilità del responsabile dei flussi contabili, il codice documento
“95”. Gli sgravi contributivi di che trattasi, relativi a
periodi fino al 31 dicembre 2003, continueranno ad essere imputati al già
esistente conto GAW 37/068, relativo alla competenza di anni
precedenti. Nell’allegato che segue vengono
riportati i citati conti GAW 37/101 e GAW 37/171.
(1) Si veda
la circolare n. 11 del 22 gennaio 2004, punto 1.4. (2) Legge 24 dicembre 2003, n. 350, pubblicata in G.U.
n. 299 del 27 dicembre 2003, Suppl. Ordinario n.
196. Il testo dell’art. 2, c. 5, è il seguente: “Per l’anno
2004 sono prorogate le disposizioni di cui all’articolo 11 della legge 23
dicembre 2000, n. 388”. (3) Si richiama l'attenzione dei datori di lavoro sulla
necessità di una puntuale utilizzazione, secondo le modalità
dettate nelle circolari n. 160/1992 e n. 162/1998, dei previsti codici
statistici “C000”, “X000”, e “N000”. Allegato 1 VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI
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